Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DIREZIONE GENERALE
Competenze
DIREZIONE GENERALEStrutture organizzative in quest'area
- AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
- AREA FINANZA E RISORSE UMANE
- AREA RICERCA, SISTEMA BIBLIOTECARIO E DOCUMENTALE
- AREA TECNICA
- DIVISIONE ACQUISTI ED EVENTI
- DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GOVERNANCE
- DIVISIONE DIPARTIMENTO E LABORATORI
- SERVIZIO AFFARI LEGALI
- SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ATTIVITA' ISPETTIVE
- SERVIZIO QUALITA' E VALUTAZIONE