Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 comma 2

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011


Nota:

Per le Università non è ancora stato emanato il decreto di attuazione di cui al c. 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 91/2011, pertanto l'Ateneo sarà in grado di adempiere solo dopo l'emanazione del suddetto decreto.

I principali indicatori ministeriali e i valori attesi che l'Ateneo monitora costantemente sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 49/2012:

  • limite massimo delle spese di personale (art. 5) pari all'80%; valore 2024 di Iuav: 65,68%; valore stimato 2025: 71,59%
  • limite massimo delle spese di indebitamento (art. 6) pari al 15%; valore 2024 di Iuav: 0,0%; valore stimato 2025: 0,0%
  • Indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (art. 7) minimo pari a 1; valore 2024 di Iuav 1,24; valore stimato 2025: 1,14
Contenuto inserito il 04-06-2024 aggiornato al 03-06-2026

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