Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettera a

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze


Nota:
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 14 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al omma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati  di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

La Delibera ANAC 241/2017 riporta che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado NON sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni. 


Nota:

In base allo statuto dell'Università Iuav di Venezia sono organi di governo il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione e sono organi di gestione il direttore generale.

Le competenze e funzioni dei suddetti organi sono indicati nel titolo II dello statuto stesso.

L'Ateneo, in attuazione della delibera Anac n. 144/2014, ha provveduto alla pubblicazione dei dati riferiti al rettore e ai componenti del consiglio di amministrazione e del senato accademico. 

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, è cessato l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi quando sono attribuiti a titolo gratuito.

Con determinazione Anac n. 241 dell'8/03/2017, Anac ha chiarito che lo svolgimento a titolo gratuito incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo esonera l’amministrazione dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al co. 1 dell’art. 14, laddove per gratuità deve intendersi l’assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Ove quest'ultimo costituisca mero rimborso delle spese connesse all’espletamento dell’incarico, non fa venir meno la gratuità dell’incarico. Qualora, invece, quest'ultimo assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l’incarico deve considerarsi non gratuito.

Pertanto, a partire dal 2017, non vengono pubblicati i dati relativi ai componenti del senato accademico.

La documentazione riferita ai componenti degli organi dell’Università Iuav di Venezia è pubblicata secondo quanto previsto dall’art. 14 co. 1-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e reperibile come collegamento in corrispondenza di ogni organo e nominativo.

Ai collegamenti di seguito indicati è possibile accedere alle sottosezioni riferite ai singoli titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e ai cessati dall'incarico.

 

Organi di amministrazione/gestione
Pubblicazione ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lettere a), b) e d) del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, conforme allo schema adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 495 del 25 settembre 2024.

Contenuto inserito il 29-02-2024 aggiornato al 22-07-2025

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