Criteri e modalità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 comma 1

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.


Nota:

Gli atti con i quali l'ateneo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, determina i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono pubblicati nella sottosezione "Atti di concessione", distinti per ciascuna tipologia di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario e di vantaggio economico.

In particolare, per ciascuna tipologia di sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario e vantaggio economico, vengono riportati i bandi, gli avvisi e gli atti comunque denominati con cui l'amministrazione fissa i criteri e le modalità per la concessione e l'attribuzione dei benefici individuati dalla norma, compresi, laddove presenti, i regolamenti di ateneo.

Contenuto inserito il 04-06-2024 aggiornato al 18-03-2025

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