Criteri e modalità
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Nota:
Gli atti con i quali l'ateneo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, determina i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono pubblicati nella sottosezione "Atti di concessione", distinti per ciascuna tipologia di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario e di vantaggio economico.
In particolare, per ciascuna tipologia di sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario e vantaggio economico, vengono riportati i bandi, gli avvisi e gli atti comunque denominati con cui l'amministrazione fissa i criteri e le modalità per la concessione e l'attribuzione dei benefici individuati dalla norma, compresi, laddove presenti, i regolamenti di ateneo.