Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

Accesso civico

L’accesso civico è il diritto di accesso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

A seguito delle modifiche introdotte con decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, sono ora previste due forme specifiche di accesso civico.

I due istituti in esame sono disciplinati altresì all'interno del "Regolamento sul diritto di accesso agli atti, di accesso civico semplice e di accesso generalizzato" adottato dall'Università Iuav di Venezia ed emanato con decreto rettorale 16 luglio 2018, n. 316.

 

 

Accesso civico semplice

L’articolo 5 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 dispone il diritto di chiunque di richiedere che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino documenti, informazioni e dati nei casi di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria.

Tale diritto può essere esercitato tramite l’inoltro di una richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo quanto indicato nel "modulo - accesso civico semplicee presentata tramite:

  • posta elettronica certificata: ufficio.protocollo@pec.iuav.it
  • posta elettronica: protocollo.informatico@iuav.it
  • consegna a mano al Servizio Archivio e flussi documentali - Università Iuav di Venezia, S. Croce 191 (Tolentini) - 30135 Venezia
  • posta al Servizio Archivio e flussi documentali, S. Croce 191 (Tolentini) - 30135 Venezia

 

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, l’amministrazione procede alla pubblicazione nella pagina web dedicata della sezione Amministrazione Trasparente del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

 

Accesso civico generalizzato (cd. "Foia")

L'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere l’accesso a documenti, informazioni o dati ulteriori.

Tale il diritto si riferisce all’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 con l’intento di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico." La norma stessa e le linee guida dedicate dell’ANAC prevedono ambiti specifici di esclusione e il rispetto dei limiti al diritto di accesso relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (es: privacy, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale …)

Per presentare una richiesta di accesso generalizzato è disponibile il "modulo – accesso generalizzato" da compilare e firmare.

L’istanza deve identificare nel dettaglio i dati e i documenti richiesti e contenere le informazioni utili a questo scopo.

La richiesta può essere sottoscritta con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare il documento di carta di identità.

La richiesta può essere spedita inviando il modulo compilato e sottoscritto con firma autografa, scannerizzato e allegando copia del documento di identità telematicamente per posta elettronica o per posta ordinaria ai riferimenti indicati per l’accesso semplice, avendo cura di utilizzare il modulo specifico o di citare il corretto riferimento normativo.

L’amministrazione risponde all’istanza entro 30 giorni, esclusi i tempi di comunicazione agli eventuali controinteressati.

 

Per l’Università Iuav di Venezia il riferimento in materia di accesso civico è la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Lucia Basile.

Contenuto inserito il 04-06-2024 aggiornato al 22-07-2024
Recapiti e contatti
Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia (VE)
PEC ufficio.protocollo@pec.iuav.it
Centralino +39 041 257 1111
P. IVA 00708670278
Linee guida di design per i servizi web della PA