Controlli e rilievi sull'amministrazione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

In questa sezione sono pubblicate in particolare le attestazioni del Nucleo di valutazione in funzione OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), inerenti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nonché i controlli e i rilievi sull'amministrazione dell’università, con particolare riferimento alle relazioni del Collegio dei revisori dei Conti relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio. Non sono al momento stati posti rilievi da parte della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell’Università e dei suoi uffici.

Contenuto inserito il 04-06-2024 aggiornato al 23-07-2024
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