Fondo servizi sociali

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.


Nota:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.


Nota:

Si tratta di un’iniziativa volta sostenere i bisogni del personale tecnico e amministrativo dell’Università Iuav di Venezia, attraverso l’erogazione di sussidi economici per finalità socio-assistenziali, che possano agevolare i dipendenti dell’Università Iuav di Venezia nelle loro necessità vitali e familiari, secondo quanto disposto dal regolamento di ateneo in materia.

Regolamento per l'erogazione di contributi economici a favore del personale tecnico e amministrativo, emanato con decreto rettorale 3 maggio 2024 n. 296 >>

Per tutte le informazioni relative all'ultimo bando pubblicato si rinvia alla pagina web dedicata.

 

Bando 2024

Per la tornata 2024 (spese sostenute nel 2023), si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del bando. Qualora vengano fatte valere richieste di benefici soggetti a tassazione (categorie da 11 a 22), il richiedente avrà la possibilità di indicare in domanda, dove previsto:

– se intende trasmettere all’ufficio i giustificativi, oppure

– se intende indicare i valori dichiarati nel proprio modello 730/2024 (per redditi 2023): in questo caso, sarà sufficiente trasmettere – anziché copia delle pezze – copia del 730 (es. per le spese sanitarie, indicate nel bando alla categoria n. 13, è possibile inviare all’ufficio copia di tutti i giustificativi, oppure fare riferimento alla quantificazione presente nel mod. 730/2024).

 

Bando 2023

Per la tornata 2023 (spese sostenute nel 2022), si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del bando. Qualora vengano fatte valere richieste di benefici soggetti a tassazione (categorie da 9 a 22), il richiedente avrà la possibilità di indicare in domanda, dove previsto:

– se intende trasmettere all’ufficio i giustificativi, oppure

– se intende indicare i valori dichiarati nel proprio modello 730/2023 (per redditi 2022): in questo caso, sarà sufficiente trasmettere – anziché copia delle pezze – copia del 730 (es. per le spese sanitarie, indicate nel bando alla categoria n. 13, è possibile inviare all’ufficio copia di tutti i giustificativi, oppure fare riferimento alla quantificazione presente nel mod. 730/2023).

 

Bando 2022

Per la tornata 2022 (spese sostenute nel 2021), si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del bando. Qualora vengano fatte valere richieste di benefici soggetti a tassazione (categorie da 9 a 22), il richiedente avrà la possibilità di indicare in domanda, dove previsto:

– se intende trasmettere all’ufficio i giustificativi, oppure

– se intende indicare i valori dichiarati nel proprio modello 730/2022 (per redditi 2021): in questo caso, sarà sufficiente trasmettere – anziché copia delle pezze – copia del 730 (es. per le spese sanitarie, indicate nel bando alla categoria n. 13, è possibile inviare all’ufficio copia di tutti i giustificativi, oppure fare riferimento alla quantificazione presente nel mod. 730/2022).

 

Bando 2021

 

Bando 2020

 

Bando 2019

 

Bando 2018

 

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Contenuto inserito il 10-07-2024 aggiornato al 14-02-2025
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