Bonus energia - contributo economico
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Nota:
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Nota:
2024
È un’iniziativa a favore del personale tecnico e amministrativo dell’Università Iuav di Venezia, finalizzato all’erogazione per le iniziative di cui alla Legge n. 213 del 30.12.2023 art. 1 comma 16 e 17 relativa alle misure fiscali per il welfare aziendale” finalizzato tra l’altro al rimborso non tassato delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il limite complessivo del rimborso è previsto in euro 1.000,00 a persona, elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico alla data del 01.01.2024.
Ai sensi della Legge n. 213 del 30.12.2023, il contributo relativo alle utenze domestiche assegnato al richiedente concorre al raggiungimento del massimale previsto dalla suddetta normativa unitamente alle voci relative alle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa già oggetto di contributo nell’ambito del bando del fondo servizi sociali per l’anno 2024.
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2022
È un’iniziativa a favore del personale tecnico e amministrativo e tecnologo dell’Università Iuav di Venezia, finalizzata all’erogazione di un contributo economico ai sensi del DL n. 115 del 9.08.2022 convertito nella Legge n. 142 del 21.09.2022 dal titolo “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, in particolare dell’art. 12 “misure fiscali per il welfare aziendale” e relativo al rimborso non tassato delle utenze domestiche dell’energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di euro 600,00 a persona.
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