Welfare di Ateneo

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.


Nota:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.


Nota:

regolamento per la gestione del Welfare di Ateneo

 

A fronte di una diffusa evoluzione dei sistemi di welfare in atto anche presso altre istituzioni universitarie, è stato posto l’obiettivo della revisione della politica di welfare del personale dell’Università Iuav di Venezia con una nuova proposta di gestione. A tal fine è stato emanato il nuovo Regolamento per il piano Welfare di Ateneo che disciplina sia le azioni di welfare rivolte al personale tecnico amministrativo e dirigente previste nell’ambito del vigente CCNL, sia le azioni a favore di tutte le categorie di dipendenti dell’Ateneo. In particolare, nel solco dei processi di semplificazione della gestione amministrativa e del miglioramento dei servizi, è stata avviata una collaborazione con una società esterna che offre, tramite una piattaforma digitale, la possibilità al personale tecnico amministrativo di usufruire di un credito defiscalizzato (portfolio), per l’accesso ad una vasta gamma di servizi. Il suddetto Regolamento prevede inoltre la realizzazione di convenzioni a favore di tutto il personale per l’acceso a beni e servizi a prezzo agevolato o a condizioni di vantaggio con operatori economici afferenti ai principali settori merceologici e di servizi esistenti, anche tramite una procedura standardizzata per la raccolta di proposte di convenzionamento. E’ infine richiamata nel Regolamento, la possibilità di ricercare e promuovere ogni ulteriore strumento di incentivazione, anche di natura innovativa e non strettamente monetaria a favore del personale.

 

Contenuto inserito il 03-06-2026 aggiornato al 04-06-2026
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