Segnalazione di illeciti - Whistleblowing
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
Nota:
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)
- Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
- Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
- Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
Nota:
Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, contiene la disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023.
Facendo seguito a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 24/2023, con Delibera n. 311 del 12/07/2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.
Nell’Università Iuav di Venezia, le persone fisiche che nel contesto lavorativo universitario vengono a conoscenza di comportamenti illeciti che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ateneo, possono inviare una segnalazione secondo le modalità di cui alle "Linee guida dell’Università Iuav di Venezia in materia di segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing)", approvate dal senato accademico, nella seduta del 27 marzo 2024 e dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 29 marzo 2024, che garantiscono la riservatezza del segnalante e delle persone menzionate nella segnalazione.
Cosa può essere segnalato
La segnalazione deve avere a oggetto condotte illecite, di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza, direttamente o indirettamente, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, che consistano in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Università, così come specificate nelle linee guida e nella normativa di riferimento disponibili alla presente pagina
Cosa non può essere segnalato
Non possono essere segnalate le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Chi può fare una segnalazione di illecito
- dipendenti, quali professori e ricercatori, personale dirigenziale e personale tecnicoamministrativo e bibliotecario, compresi i tecnologi di ricerca;
- lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione, compresi dottorandi, assegnisti e studenti collaboratori “150 ore”;
- lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell’Università;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera in favore dell’Università;
- volontari e tirocinanti comunque denominati, anche non retribuiti, compresi gli operatori del Servizio civile universale;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'Università.
La persona segnalante è ritenuta tale anche:
- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.
Sistema di tutele e protezione del segnalante
L’Università garantisce la piena ed effettiva osservanza del sistema legale di tutela e protezione dei segnalanti, in particolare, assicura la riservatezza della loro identità, sottrae la segnalazione all’accesso documentale e civico, presidia e rispetta il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e dei soggetti di cui all’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 24/2023:
- i facilitatori, cioè le persone fisiche che assistono la persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Le tutele non operano quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia oppure la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.
Canali di segnalazione
Il canale interno gestito dall’Università Iuav di Venezia
Il canale interno consente di effettuare la segnalazione in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure orale, su richiesta del segnalante. Il soggetto destinatario delle segnalazioni è il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Ateneo.
Le segnalazioni possono essere presentate:
1. in forma scritta:
a) attraverso un applicativo informatico che utilizza dei protocolli di crittografia in grado di garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
Come accedere alla piattaforma informatica
È possibile accedere alla piattaforma al seguente link: https://universitaiuavdivenezia.whistleblowing.it/ >>
Si segnala che la piattaforma informatica deve essere utilizzata in via prioritaria in quanto garantisce un maggiore livello di riservatezza e una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa.
Attenzione: inserendo la segnalazione su questa piattaforma, si otterrà al termine della procedura un codice identificativo univoco, cd. “key code”, che si dovrà utilizzare per accedere alla propria segnalazione, “dialogare” con il RPCT nonché per essere informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.
Tale codice identificativo univoco della segnalazione va conservato con cura, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.
b) a mezzo del servizio postale, mediante invio di un plico:
- una busta chiusa contenente il modulo per la segnalazione e gli eventuali documenti comprovanti i fatti denunciati; tale busta dovrà riportare al suo esterno la dicitura “segnalazione”;
- una busta chiusa contenente i dati identificativi della persona segnalante e l’indirizzo dove l’RPCT possa far pervenire il proprio riscontro; tale busta dovrà riportare al suo esterno la dicitura “dati identificativi”;
- entrambe le buste di cui sopra dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa su cui verrà indicata la seguente dicitura: “Riservata Segnalazione illecito - All’attenzione del RPCT - Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Università Iuav di Venezia - Santa Croce, 601 - 30135 Venezia”.
Allegati, da utilizzare per le segnalazioni via posta:
2. in forma orale:
Il segnalante che voglia presentare una segnalazione in forma orale potrà richiedere un incontro diretto con il RPCT, che verrà fissato entro un termine ragionevole, utilizzando i seguenti recapiti:
Dott.ssa Lucia Basile
email: whistleblowing@iuav.it
telefono: 041 2571859
indirizzo: Università Iuav di Venezia, Campo della Lana, Santa Croce 601, 30135 Venezia
In alternativa l’incontro può essere richiesto al RPCT a mezzo posta, in tal caso il segnalante potrà indirizzare la sua richiesta al RPCT avendo cura di riportare sulla busta la dicitura “Riservata al RPCT”, affinché il plico venga consegnato direttamente ed esclusivamente al suo destinatario.
Ricevuta la richiesta di incontro, il RPCT, nella massima riservatezza, fissa un appuntamento con il segnalante entro un termine ragionevole e utilizzando il canale di comunicazione dallo stesso indicato.
I canali esterni
Il canale esterno gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Il segnalante può effettuare una segnalazione ad ANAC mediante il canale esterno istituito presso l’Autorità, tramite la piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo https://whistleblowing.anticorruzione.it/, laddove:
- il canale interno non sia attivo o conforme alla legge
- la segnalazione interna inviata al RPCT dell’Università non abbia avuto seguito nei termini previsti;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
La divulgazione pubblica
Tale modalità di segnalazione è finalizzata a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La persona segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica delle violazioni, esclusivamente se:
- abbia previamente effettuato una segnalazione al RPCT dell’Università e una segnalazione all’ANAC o direttamente una segnalazione all’ANAC, quando ne ricorrono i presupposti, e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione all’ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (per es. rischio di occultamento o distruzione di prove, fondato timore che il destinatario della segnalazione sia colluso con l'autore o direttamente coinvolto nella realizzazione della violazione).
Informazioni di dettaglio
Per informazioni più dettagliate si consiglia la consultazione delle “linee guida dell’Università Iuav di Venezia in materia di segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing)” dedicate a fornire informazioni e indicazioni al segnalante, nonché delle Linee guida Anac in materia adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
Per ottenere ulteriori chiarimenti è possibile contattare il RPCT, al seguente indirizzo email: whistleblowing@iuav.it.
E’ inoltre possibile ottenere maggiori informazioni sul canale esterno alla pagina dedicata di cui al portale istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, raggiungibile al seguente indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
Contatti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Lucia Basile
email: whistleblowing@iuav.it.
telefono: 041 2571859
indirizzo: Università Iuav di Venezia, Campo della Lana, Santa Croce 601, 30135 Venezia
Informativa privacy
Normativa di riferimento
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”
- Linee guida Anac in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (delibera n. 311 del 12 luglio 2023)
Linee guida di Ateneo
- Linee guida dell’Università Iuav di Venezia in materia di segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing)
- Modulo per la segnalazione illeciti (per segnalazioni via posta)
- Modulo per l’indicazione dei dati personali (per segnalazioni via posta)